Dopo un anno e molti articoli pubblicati su ogni sito e blog di settore, è davvero arrivato il momento di adeguare i siti e-commerce alla nuova normativa sui cookie, che prevede di avere il consenso esplicito dell’utente prima di poter utilizzare dei cookie per la profilazione.

Il provvedimento è stato pubblicato il 3 giugno 2014 in Gazzetta Ufficiale e dava un anno di tempo per adeguarsi, quindi il 3 giugno prossimo il provvedimento entrerà in vigore, con multe molto salate per chi non è in regola: da 6.000 a 36.000 € per informativa non idonea o mancante ai quali si aggiungono da 10.000 a 120.000 € per l’inserimento di un cookie non autorizzato!

Se volete saperne di più sulla normativa in questione vi consigliamo di leggere il testo integrale, di leggere il nostro articolo del giugno scorso sui cookie in cui spieghiamo la differenza tra cookie tecnici e di profilazione e alcuni consigli pratici e di fare una rapida ricerca sul web per gli ultimi commenti degli esperti.

Ma non perdete tempo: informatevi subito su come mettervi in regola.

Noi siamo ovviamente a disposizione per supporto e consulenza e per aiutarvi ad adeguarvi entro il 2 giugno.

Contattateci per mettervi in regola.

Dettagli sui cookie di profilazione

Ecco un rapidissimo riassunto pratico (non esaustivo) di ciò che dovrebbero fare tutti i siti che fanno uso di cookie di profilazione:

  1. Esporre l’informativa breve che spiega agli utenti l’utilizzo dei cookies di profilazione (propri o di società terze)
  2. L’informativa breve deve essere visualizzata in modo evidente in qualunque pagina di ingresso utilizzata dall’utente
  3. Tale informativa può essere visualizzata nella parte superiore od inferiore della pagina oppure al centro, ma deve essere comunque visibile e chiara
  4. Deve essere presente un riferimento all’informativa estesa nella quale vengono elencati tutti i cookies utilizzati dal sito e le relative caratteristiche
  5. I cookie di profilazione non dovranno essere caricati contestualmente alla visualizzazione dell’informativa breve (in altre parole, non si potrà caricare, ad esempio, il codice di Google AdSense o di altri circuiti similari)
  6. Nell’informativa breve si potrà scrivere che la chiusura dell’informativa stessa o la prosecuzione della navigazione su altre pagine del sito comporterà l’accettazione della stessa e, di conseguenza, l’automatico caricamento dei cookies di profilazione
  7. Prima dell’accettazione dell’informativa, al posto del codice di Google AdSense o assimilabili si potranno caricare elementi alternativi che non prevedano l’impianto di alcun cookie di profilazione
  8. Dopo l’accettazione dell’informativa, il codice di Google AdSense o di circuiti simili potrà essere caricato ad esempio via AJAX
  9. Il consenso dell’utente (chiusura dell’informativa o clic su elementi esterni alla stessa) dovrà essere tracciato dall’amministratore del sito web utilizzando un cookie tecnico. In questo modo, l’editore è dispensato da successive ulteriori visualizzazioni dell’informativa.

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