Come riportato dalla rivista dell’Agenzia delle Entrate Fisco Oggi , sono stati effettivamente effettuati alcuni controlli a cura della direzione regionale delle Entrate della Liguria.
La legge articolo 2 del Dpr n. 404 del 5 ottobre 2001 ha istituito l'obbligo di pubblicare nella home page (e non in una qualunque pagina interna) del sito internet aziendale la Partita IVA.
Per molto tempo la legge è stata disattesa dalla maggior parte degli interessati a causa delle opinioni contrastanti riguardo la sua interpretazione, divisa tra chi sosteneva che dovesse essere applicata solo a chi svolgesse attività di commercio attraverso il sito e chi invece sosteneva che l'obbligo fosse per qualsiasi impresa o attività dotata di Partita IVA.

Attraverso la risoluzione n. 60 del 6 maggio del 2006 l'Agenzia delle Entrate ha fugato ogni dubbio sull'interpretazione della norma stabilendo che TUTTI i soggetti dotati di partita IVA titolari di un sito web sono sottoposti all'obbligo di pubblicazione in home page della PI.
Tuttavia, dato che per lungo tempo la legge non è stata probabilmente percepita come sottoposta a regolari controlli da parte dell'autorità competente, è effettivamente molto semplice dare uno sguardo a molti siti internet e constatare che la maggior parte delle imprese e attività titolari di un sito web non siano in regola.
La legge sancisce pene amministrative da 258,23 a 2.065,83 euro per coloro che non dovessero risultare in regola.

thumb_idealiagroup_logoIDEALIAGroup invita pertanto tutti i propri clienti a verificare la presenza della partita IVA sulla prima pagina del proprio sito internet e, in caso negativo, a contattare al più presto i nostri addetti tramite i consueti canali di supporto tecnico per i clienti in possesso di un contratto di aggiornamento annuale o tramite i nostri recapiti commerciali per tutti coloro che desiderano un aggiornamento della propria home page anche senza una contrattualizzazione attiva.
Per ulteriori informazioni o richieste in merito contattaci tramite il nostro form on-line .

Fonti dell'articolo:
http://www.fiscooggi.it/reader/?MIval=cw_usr_view_articoloN&articolo=26368&giornale=26384
http://www.filodiritto.com/index.php?azione=archivionews&idnotizia=983
http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2083040